sabato 21 aprile 2012

Autorizzati alla prosecuzione volontaria: da Montale una lettera al Ministro del Lavoro Elsa Fornero.



MONTALE_ Pubblichiamo volentieri una lettera inviata da un cittadino residente a Montale (Pistoia) al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali professoressa Elsa Fornero inerente l’ Emanazione del Decreto attuativo a norma dell’art. 24 commi 14 e 15 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Autorizzati alla prosecuzione volontaria.


Chiar.ma
Prof.ssa Elsa FORNERO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma

e, p.c.

Chiar.mo
Prof. Mario MONTI
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Egregio
Dott. Antonio MASTRAPASQUA
Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

e, inoltre:

- Agli Organi d'informazione nazionali di stampa, radio e TV;
- Ai Segretari Nazionali dei sindacati CGIL-CISL-UIL-UGL;
- Ai Presidenti dei Patronati INCA CGIL - INAS CISL - ITAL UIL; ACLI;
- Ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- Ai Segretari Nazionali dei partiti: PDL-PD-UDC-IDV-Lega Nord-PRC-SEL-FLI-Movimento Cinque Stelle-API-Verdi-Radicali-PSI;
- Al Presidente della Corte dei Conti;
- Al Presidente del TAR Lazio.

Oggetto: Emanazione del Decreto attuativo a norma dell’art. 24 commi 14 e 15 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Chiar.ma Prof.ssa Fornero,

a nome delle migliaia di lavoratori, raggruppati in un forum permanente d’iniziativa, che versano i contributi previdenziali volontari all’INPS, ci rivolgiamo a Lei in vista dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 24 comma 15 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, ci permetta di evidenziare ancora una volta la specificità della posizione dei prosecutori volontari al cospetto della platea delle altre categorie esentate dalla riforma pensionistica in base all’art. 24 comma 14 della legge richiamata.
Infatti, si tratta di lavoratori disoccupati privi di qualsiasi forma di tutela e di ammortizzatori sociali, non potendo essi usufruire né di indennità di mobilità né di indennità di disoccupazione. Molto spesso i prosecutori volontari appartengono a famiglie nelle quali è venuta a mancare qualsivoglia forma di reddito. E, in ogni caso, i prosecutori volontari, al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti alla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, sopportano un grave onere finanziario dovendo accollarsi per intero la contribuzione previdenziale, pari a circa il 33% della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi di impiego.
E’ facilmente intuibile quanto sia difficile e complessa la nostra condizione: privi di lavoro in età avanzata, senza alcun sostegno al reddito e, in più, onerati della contribuzione volontaria alla quale si deve far fronte attingendo ai sudati risparmi di una vita di lavoro ovvero ricorrendo a prestiti di familiari o, addirittura, delle banche.
Tuttavia, prescindendo dalla grave e oggettiva situazione sopra descritta dei prosecutori volontari, Lei ha avuto modo di dichiarare in data 18/04/2012, alla Camera dei Deputati, in risposta all’interpellanza urgente n. 2-01454 dell’on. Muro, che verranno salvaguardati i lavoratori di cui alla lettera d) del comma 14 dell’articolo 24 del decreto “Salva Italia” nel numero di 10.250 soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Peraltro, in quell’occasione, Lei ha avuto modo di precisare che il predetto numero è stato individuato con riferimento alla “platea dei soggetti i cui trattamenti pensionistici avrebbero avuto decorrenza entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 201/11 (c.d. “Salva Italia”), in analogia con il requisito richiesto per i lavoratori aggiunti dall’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge c.d. “Milleproroghe”, come modificato dalla legge di conversione”.

Sig. Ministro, ci consenta di rilevare che non riteniamo equa l’analogia applicata al caso specifico, per tutti i motivi esposti finora: infatti, non si possono equiparare situazioni e contesti diversi.

Premesso che siamo solidali con i lavoratori c.d. “esodati” di cui all’art. 6 comma 2-ter del “Milleproroghe” e che consideriamo eccessivamente restrittiva la norma ad essi applicata, a maggior ragione tale norma non può essere estesa ai prosecutori volontari che non godono di alcun beneficio economico esodale, ma che, anzi, e come già sottolineato più volte, effettuano i versamenti volontari attingendo dai propri risparmi e/o con prestiti familiari e bancari, senza alcuna forma di sostegno al reddito pur trovandosi con lo status di disoccupati, anche di lungo periodo.
Pertanto, riteniamo che i salvaguardati di cui alla lettera d) del decreto 201/11 convertito nella legge 214/11, ancorchè ingiustamente sottoposti a tetti di spesa, debbano essere completamente esentati dalla riforma pensionistica nell’arco che va dal 2013 al 2019, come stabilito nell’art. 24 co. 15 del decreto “Salva Italia”. E, a maggior ragione, non debbano subire ulteriori e pesanti restrizioni: in particolare, non appare equilibrata la disciplina regolamentare del decreto attuativo in corso di elaborazione, come da Lei annunciata alla Camera.
Infatti, stando alle Sue dichiarazioni rese alla Camera dei deputati, tale elaborando decreto (confliggendo con la stessa Legge 214/2011) limiterebbe la salvaguardia ai prosecutori volontari "i cui trattamenti pensionistici avrebbero avuto decorrenza entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto “Salva Italia”". In tal modo si restringerebbe in maniera drammatica la platea salvaguardata:
a) Nel caso dei "quarantisti", soltanto a coloro che maturerebbero il diritto previdenziale con la normativa previgente nell’arco di 10 mesi (ottobre 2012) a far data dall’approvazione del decreto “Salva Italia”, poiché alla maturazione vanno aggiunti 12 mesi di finestra + 1 mese di aumento dell’aspettativa di vita per la decorrenza del trattamento pensionistico.
b)Ancora più penalizzante sarebbe la disposizione da Lei illustrata alla Camera per quei lavoratori "quarantisti" che hanno una vita contributiva comprendente anche una sola settimana di contribuzione da lavoratore autonomo, poiché ad essi si applica la finestra di 18 mesi + 1 mese di aumento dell’aspettativa di vita: in questo caso, per ottenere la salvaguardia, la maturazione del diritto dovrebbe avvenire entro il Maggio 2012. Ci consenta di farLe notare che, in entrambi i casi a) e b), si tratterebbe davvero di una salvaguardia del tutto apparente.
c)Ancora più penalizzante sarebbe la previsione da Lei illustrata per i "quotisti" e per gli "autorizzati ante-luglio 2007", poichè se entrambi o anche uno solo dei requisiti previdenziali (età o contributi) viene maturato nel corso del 2013 (ma anche nello stesso 2012: infatti, i contributori "misti" dovrebbero maturare entrambi i requisiti entro Giugno 2012), in nessun caso il prosecutore volontario verrebbe salvaguardato(sia per la contribuzione interamente da lavoro dipendente che, a maggior ragione, per quella mista).
In conclusione, La invitiamo cortesemente a ripensare il contenuto della Sua dichiarazione del 18 u.s., resa alla Camera, in direzione di una effettiva equità che, nella redazione del decreto attuativo, stabilisca per i prosecutori volontari una salvaguardia sostanziale, e non meramente apparente ed estremamente circoscritta nel tempo, tenendo conto che, nel caso di mancanza di effettiva salvaguardia nell’arco previsto dalla Legge 214/2011 (dal 2013 al 2019), i contributi volontari sarebbero stati, di fatto, versati a fondo perduto nelle casse dell’INPS, con conseguente vulnus del principio del “legittimo affidamento”, e quindi con un indebito arricchimento dell’ente previdenziale e, per contro, un danno ingiusto subito da coloro che stanno versando somme anche molto cospicue con enormi sacrifici.
Fiduciosi che Vorrà venire incontro alle legittime aspettative di una categoria di lavoratori, estremamente svantaggiata e penalizzata nel mercato del lavoro a causa dell’età avanzata, e che, in caso di mancanza di salvaguardia sostanziale ai sensi della Legge 214/2011, vedrebbe vanificato il principio costituzionale dell’uguaglianza sostanziale davanti alla legge, Le inviamo i nostri più distinti saluti.

21/04/2012…


Nome e cognome Marcovig Gianpaolo


via enzo nesti 56 montale(pt) marcovig.g@libero.it cell. 3392163695

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